Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1109 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1955)
Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima. L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, e' assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa. Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata. Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali di cui alla allegata tabella C.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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