Legge Ordinaria n. 1118 del 09/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1955)
Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' cosi' modificato:
  "All'assistenza  spirituale  presso  le  Forze  armate  dello Stato
provvedono,  anche  in  tempo  di  pace,  sacerdoti  cattolici  quali
cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani.
  "Per  l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e
il   Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  il  servizio  e'
disimpegnato  da  cappellani  militari inscritti in un ruolo organico
unico.
  "Per   i   Corpi   militarmente  organizzati  l'eventuale  servizio
dell'assistenza  spirituale e' disimpegnato da cappellani di un ruolo
ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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