Legge Ordinaria n. 1121 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1955)
Computo ai fini di pensione del servizio da salariato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n.
67,  si  estendono,  a  richiesta,  anche  al  personale  cessato dal
servizio  a  decorrere  dalla data del 1 maggio 1948, compreso quello
cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
  Le  relative  ritenute  saranno  calcolate  sulla  retribuzione  in
godimento all'atto della cessazione dal servizio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1955

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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