Legge Ordinaria n. 1125 del 26/11/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1955)
Modifica dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  9  della  legge  4  aprile  1952, n. 218, e' sostituito dal
seguente, con effetto dal 1 gennaio 1952:
  "Le  pensioni  a  carico  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
    a)  se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono
integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte
l'importo  della  pensione base risultante dalla liquidazione a norma
degli  articoli  12  e  13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636,  nel  testo  modificato  dall'art.  2,  con  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943,
n. 126;
    b)  se  dovute  con  decorrenza  anteriore  al 1 gennaio 1952, ad
eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a
raggiungere  un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della
pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente
alla data predetta.
  Le   pensioni  a  carico  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la
invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti, liquidate in base alla
qualifica   di   operaio  dell'assicurato  e  dovute  con  decorrenza
anteriore  al  1  gennaio  1952,  sono determinate nel loro ammontare
rivalutato  da  apposita  tabella  di  liquidazione,  nella  quale le
pensioni  base  nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100
lire;  sull'importo  dei  contributi  assicurativi  corrispondenti al
punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova
pensione  base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge
14  aprile  1939,  n.  636,  nel  testo  modificato dall'art. 2 della
presente  legge;  questa  pensione  base deve essere integrata fino a
raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.
  L'ammontare  annuo  delle  pensioni  integrate  a  norma  dei commi
precedenti  e  di  quelle risultanti dall'applicazione dei successivi
articoli 10 e 26 e' maggiorato ai sensi del precedente art. 3.
  La  differenza  fra il trattamento complessivo di pensione previsto
dai  precedenti  commi  e  la pensione base e' a carico del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.
  La  rata  mensile  del  trattamento  di pensione e' arrotondata per
difetto o per eccesso alle 50 lire".
 

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