Legge Ordinaria n. 1290 del 14/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1955)
Modifica all'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e' cosi' modificato:

  La  spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie
e  di  comunicati  degli organi centrali e periferici del Governo, di
trasmissione  diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed
estere   (servizio   interno)   e  quella  relativa  al  servizio  di
trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite per
l'esercizio  finanziario  1951-52  nelle  rispettive  somme  di  lire
80.000.000  e  di  lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei
limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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