Legge Ordinaria n. 1318 del 14/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1956)
Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'esenzione  tributaria  prevista dall'art. 58 del regio decreto 30
dicembre  1923,  n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni,
relativamente   ai   boschi  cedui  semplici  di  proprieta'  privata
trasformati  in  fustate  e  mantenuti  in tale coltura secondo piani
particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro
per l'agricoltura e per le foreste.
  Se,   con   la   predetta   trasformazione,   si   operi  anche  la
ricostituzione  di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa
puo'  essere  ammessa  al contributo previsto dall'art. 91 del citato
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
  I  contributi  di cui al precedente comma sono posti a carico della
somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste per l'applicazione del
regio  decreto  30  dicembre  1923,  n. 3267, e della legge 25 luglio
1952, n. 991.

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                   ANDREOTTI - GAVA -

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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