Legge Ordinaria n. 1320 del 21/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1956)
Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, numero 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  finalita'  contemplate  dall'art.  1 della legge 27 giugno
1922,  n. 889, recante provvedimenti per danni prodotti dal rigurgito
delle  acque  nell'abitato  di  Corato,  nonche'  per  la  rimessa in
efficienza  delle  opere  eseguite  in virtu' di detta legge e per la
ricostruzione  di  tronchi di rete idrica resi necessari dal fenomeno
predetto, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.
 

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