Legge Ordinaria n. 1328 del 14/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1956)
Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'art. 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  per  la  emanazione del decreto Presidenziale previsto
dall'art.  9,  comma  terzo,  della  legge  11 marzo 1953, n. 187, e'
stabilito  in  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                              SEGNI - ANGELINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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