Legge Ordinaria n. 1329 del 21/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1956)
Modificazioni all'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  4  del  regio  decreto-legge  14  marzo  1929,  n.  503, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  provveditore  al  porto e' nominato con decreto del Capo dello
Stato  su  proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il
Consiglio dei Ministri.
  Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.
  La  misura  delle  competenze  a  lui  spettanti  sara' fissata dal
Ministro  per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il
tesoro,   su   proposta   del   Consiglio   di   amministrazione  del
Provveditorato.
  Se  e'  nominato  provveditore al porto un funzionario dello Stato,
egli dovra' essere collocato fuori ruolo.
  Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa
attinente  al  trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui
fruisce  il  funzionario  e deve inoltre versare all'Erario una quota
non  inferiore  al  dieci  per  cento della retribuzione, a titolo di
contributo per il trattamento di quiescenza".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)