Legge Ordinaria n. 1330 del 21/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1956)
Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  dell'indennita'  di  custodia,  prevista a favore degli
ufficiali  idraulici  dall'art. 89 del regio decreto 9 dicembre 1937,
n.  2669, e' elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati
di 1ª classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2ª
classe.
  Il compenso previsto dal terzo comma dell'art. 89 del regio decreto
9  dicembre  1937,  n.  2669,  per  gli ufficiali idraulici che siano
consegnatari  di  due  o piu' magazzini, e' elevata a lire 3000 annue
per  ciascun  magazzino,  oltre  l'indennita' che loro compete per il
magazzino di cui sono consegnatari titolari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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