Legge Ordinaria n. 1339 del 21/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1956)
Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  somme  versate  e  quelle  che  andranno  a  maturare  ai sensi
dell'art. 65 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, a favore della
Sezione  speciale  della Cassa depositi e prestiti intitolata: "Cassa
di  colonizzazione  per  l'Agro romano avente gestione autonoma" sono
devolute  alla  Cassa  per  la  formazione  della  piccola proprieta'
contadina,  istituita  con  l'art.  9 del decreto legislativo 5 marzo
1948,  n.  121,  modificato  con  l'art.  2 del decreto legislativo 5
maggio  1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144,
e con l'art. 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                               SEGNI - COLOMBO - GAVA

                                               Visto,              il
Guardasigilli: MORO
 

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