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Legge Ordinaria n. 1350 del 21/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1956)
Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito
dal seguente:
  "Sono   compresi   nell'assicurazione   obbligatori  a  contro  gli
infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765,
e  15  dicembre  1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto
addetti  ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e
delle  telecomunicazioni,  gli  impiegati ed agenti di ruolo e non di
ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli
agenti  con  obbligazione  personale  anche  provvisoria, come pure i
fattorini,  il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia,
i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.
  E'   compreso   nell'assicurazione   anche   il  personale  postale
telegrafico  in  servizio quale conducente di automezzi o in servizio
armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi
per disposizione dell'Amministrazione.
  L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente
ed  ispettivo,  che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato,
sia  presente  o  prenda  materialmente  parte ai lavori attinenti ai
servizi  esecutivi  postali  e  delle  telecomunicazioni  e  venga  a
trovarsi  esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure
quando,  per  l'esecuzione  di  incarichi affidatigli, usi - mezzi di
trasporto  forniti  dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza
di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
  E'  escluso  dall'assicurazione  obbligatoria  il  personale che ai
momento  dell'infortunio  e'  addetto  agli  uffici  amministrativi e
contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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