Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1350 del 21/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1956)
Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.
Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente: "Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri. E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione. L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione. E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)