Legge Ordinaria n. 174 del 31/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1955)
Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge
29  dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia
continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge
recante  provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1955.
  La  prima  proiezione  in  pubblico  dei  film nazionali ammessi ai
benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente
comma.
  E'  ugualmente  stabilito  fino  all'entrata  in vigore della nuova
legge   recante   provvidenze   per  l'industria  cinematografica  e,
comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo
comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.
 

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