Legge Ordinaria n. 175 del 31/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1955)
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  a  favore del teatro, previste dall'articolo 1 del
decreto  legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e prorogate con la legge
29  dicembre  1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata
in  vigore  della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
  Restano  in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge
29 dicembre 1949, n. 959.
 

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