Legge Ordinaria n. 240 del 31/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1955)
Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Acquisto od espropriazione di terreni
               per l'occupazione di profughi giuliani)

  L'Ente  nazionale  delle Tre Venezie e' autorizzato a predisporre e
ad  eseguire,  con  inizio  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente   legge,   un   piano  particolareggiato  per  l'acquisto  o
l'espropriazione,  per  la bonifica e per la trasformazione fondiaria
di  terreni  da  destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel
territorio  delle  Tre  Venezie,  di  contadini  coltivatori  diretti
profughi  dalle  zone  della  Venezia Giulia amministrate o possedute
dalla Repubblica popolare federativa jugoslava.
  L'Ente   anzidetto  e',  altresi',  autorizzato  a  costruire,  nel
territorio  indicato  nel  precedente  comma e su terreni che saranno
all'uopo  acquistati  od  espropriati,  uno  o  piu'  villaggi per la
stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della
Venezia Giulia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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