Legge Ordinaria n. 267 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1955)
Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  proroga  al  20 marzo 1957, stabilita dall'art. 6 della legge 6
agosto  1954,  n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche
per  la  concessione  delle  agevolazioni  creditizie  previste dagli
articoli  2  e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e
successive disposizioni integrative e modificative.
 

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