Legge Ordinaria n. 278 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1955)
Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'ufficiale  della Guardia di finanza in servizio permanente, che
cessi  o  abbia  cessato  da  tale  servizio  per  ferite,  lesioni o
infermita'  riportate  o  aggravate  a  causa  di  guerra,  ed  abbia
conseguito  una  pensione  vitalizia  o  un  assegno  rinnovabile  da
ascriversi  ad  una  delle  otto  categorie  previste dalla tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di
cessazione  dal  servizio,  il  cumulo  della pensione o dell'assegno
rinnovabile  di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che
gli  spetta,  per  il  quale,  in  aggiunta  al  numero degli anni di
servizio  utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del
compimento  della  necessaria  anzianita' per conseguire il diritto a
tale   trattamento   ordinario  di  quiescenza,  sia  ai  fini  della
liquidazione del trattamento stesso.
  Il   beneficio   di   cui   al   presente  articolo  compete  anche
all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o
l'assegno  rinnovabile  di  guerra  dopo  aver  cessato  dal servizio
permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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