Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 278 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1955)
Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.
Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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