Legge Ordinaria n. 279 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1955 e rettifica 02/08/1955)
Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza   dell'alluvione   verificatasi  nell'ottobre  1954  nella
provincia di Salerno:
    a)  agli  interventi  di  pronto  soccorso,  ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
    b)  al  ripristino  dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
    c)  al  ripristino  di  opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria
appartenenti  allo  stesso  bacino  idrografico,  nonche'  nei  corsi
d'acqua non classificati ed assimilati;
    d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti,
fognature  ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari,
di  case  comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e
relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
    e)  alle  opere  di  riparazione e ricostruzione degli ospedali e
degli   altri  edifici  destinati  direttamente  alla  beneficenza  e
assistenza,   che   siano   di  proprieta'  di  Province,  Comuni  ed
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
    f)  alla  concessione  di  contributi in ragione del 50 per cento
della   spesa   riconosciuta   ammissibile   per   la  riparazione  e
ricostruzione  di  altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati
ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati
nei  decreti  legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n.
649,  ratificati,  con  modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
    g)  alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione
o  ricostruzione  di  fabbricati  urbani  di  proprieta'  privata  di
qualsiasi natura e destinazione;
    h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non
compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445.
  La  ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b),
c),  d),  e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta
la  necessita',  puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone
colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno.
  Con  decreti  del  Ministro  per i lavori pubblici, di concerto con
quello  per  il  tesoro,  saranno determinati quali degli abitati non
compresi  nelle  tabelle,  anzi  cennate,  siano  da consolidare o da
trasferire.  Nel  caso  di  trasferimento,  il  decreto sara' emanato
sentito  il  parere  delle  Amministrazioni  comunali  e  provinciali
interessate.   Nella  nuova  sede  degli  abitati  da  trasferire  il
Ministero  dei  lavori  pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere
alla  costruzione  dell'acquedotto,  della  fognatura,  delle  strade
interne,  delle  chiese  parrocchiali,  succursali  ed  assimilate  e
relative    case   canoniche,   delle   scuole,   dell'impianto   per
l'illuminazione  elettrica  e del cimitero. Per gli abitati stessi il
piano  regolatore  e' approvato dal Provveditore alle opere pubbliche
per  la  Campania  in  deroga a tutte le norme previste dalla legge 9
luglio 1908, n. 445.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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