Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 279 del 09/04/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 aprile 1955 e rettifica 02/08/1955)
Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.
Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno: a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato; c) al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonche' nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati; d) alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali; e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprieta' di Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; f) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784; g) alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione; h) al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sara' emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore e' approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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