Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 28 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato.
Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, e' dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilita', per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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