Legge Ordinaria n. 28 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o
dalla   carriera  continuativa  in  applicazione  delle  disposizioni
concernenti  la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano
goduto  del  particolare  trattamento  economico  di  sfollamento nel
periodo  precedente  al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque
nel  predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base
ad  altre  disposizioni,  e'  dovuta  fino  al  31  dicembre  1952 la
tredicesima  mensilita'  di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25
ottobre  1946,  n.  263,  e  successive modificazioni. La tredicesima
mensilita',  per  il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha
goduto   per   intero   del   particolare  trattamento  economico  di
sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo
25  ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado
in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in
cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento
in misura ridotta ai quattro quinti.
 

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