Legge Ordinaria n. 29 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di
truppa  effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno
in cui compiono:
    il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;
    il  50°  anno,  se  appuntati  e carabinieri non aventi diritto a
pensione vitalizia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                              SCELBA - TAVIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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