Legge Ordinaria n. 31 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1955)
Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28
giugno  1949,  n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della
facolta'  di  ordinare  che  le  operazioni della leva militare siano
compiute   da  Commissioni  temporanee  con  speciali  modalita',  ha
efficacia  fino al compimento delle operazioni della leva militare di
terra della classe 1935.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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