Legge Ordinaria n. 318 del 01/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1955)
Attribuzione al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa e militare e dell'avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  statale  in attivita' di servizio il cui trattamento
per  stipendio  e'  previsto  dalla  legge  24 maggio 1951, n. 392, e
successive  modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze
in  vigore,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo
mensile  netto,  non  pensionabile,  non cedibile e non pignorabile o
sequestrabile,  nelle  misure  stabilite  nelle tabelle allegate alla
presente legge.
  Si  applicano,  all'assegno integrativo di cui al precedente comma,
le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.
 

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