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Legge Ordinaria n. 37 del 12/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1955)
Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030 e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate.
Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030 e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, e' cosi' ulteriormente modificato: "Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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