Legge Ordinaria n. 388 del 03/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1955)
Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  della Guardia di finanza che siano cessati per eta'
dal  servizio  permanente  anteriormente al 1 gennaio 1950 e che alla
data  stessa  non  avevano  superato i limiti di eta' previsti per il
proprio  grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla
riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni
utili  a  pensione  che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in
servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge
previsti.
  Per  quelli  di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano
promozioni  nell'ausiliaria  o nella riserva con anzianita' anteriore
alla  data  in  cui  sarebbero  stati  raggiunti  dai  limiti di eta'
previsti  dalla  legge  9  febbraio  1952> n. 60, nel grado rivestito
all'atto  del  collocamento  nell'ausiliaria,  o  nella  riserva,  la
riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata sulla base
degli  assegni  utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto
della promozione.
 

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