Legge Ordinaria n. 389 del 03/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1955)
Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'art. 30 del testo unico sulla finanza locale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul
bestiame,  stabilita  dall'art.  126  del  testo  unico sulla finanza
locale non potra' essere aumentata.
  La  facolta'  prevista  dal  quinto comma dell'art. 332 della legge
comunale   e   provinciale   3  marzo  1934,  n.  383,  e  successive
modificazioni,  non  trova quindi applicazione nei confronti di detta
imposta.
 

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