Legge Ordinaria n. 4 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1955)
Norme interpretative dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'art. 3 della legge
15  luglio  1950,  n.  505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n.
435,  per  l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n.
765,  per  l'annata  agraria  1951-52  e  seguenti,  sino  al termine
dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una
nuova  legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono
interpretarsi  nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone
si  applica,  nella  detta  misura, tanto sul canone risultante dalla
conversione  in  denaro,  quanto  sul  canone  pagato direttamente in
natura.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955

                               EINAUDI

                                               SCELBA - MEDICI - GAVA

                                               Visto,              il
Guardasigilli: DE PIETRO
 

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