Legge Ordinaria n. 41 del 12/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1955)
Modificazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  1  del  decreto  legislativo  5  gennaio  1948,  n. 268, e'
sostituito dal seguente:
  "E'  istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal
settore  portuale  di  San  Basilio, comprendente l'area che va dalla
testata  del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante
con  la citta' attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal
lato  mare, lungo la beni delimitata zona, portuale esistente, arriva
sino  al  Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della
zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi,
oltre  alla  banchina  di  San  Basilio, la banchina dell'ex deposito
franco,  la  banchina  del  cotonificio  veneziano,  la  banchina dei
Magazzini  generali,  la  banchina  di Santa Marta ed il primo tratto
della  banchina  del  Canale  Scomenzera, fino alla strozzatura sopra
citata.  La  linea  prosegue, dal lato della citta', lungo il muro di
cinta  della  zona  portuale dei Magazzini generali, che si congiunge
con   quello  del  cotonificio  che  ne  viene  circondato,  fino  al
fabbricato  del  cotonificio  stesso prospiciente la Fondamenta delle
Terese  ed  il  Canale di San Nicolo'; continua lungo la facciata del
citato  fabbricato  fino all'incontro del muro di cinta allineato con
lo   sbarramento  del  Canale  di  San  Nicolo';  prosegue  lungo  il
fabbricato  del  frigorifero  e  il  muro  di cinta sul Canale di San
Nicolo'  fino  a  Calle  Raspina; corre lungo il muro di recintazione
delle  zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce
al canale omonimo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                  GAVA - VILLABRUNA -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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