Legge Ordinaria n. 443 del 10/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1955)
Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'   fissato   il  nuovo  termine  del  31  dicembre  1955  per  la
approvazione,  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile
1948,  n.  840,  delle  eventuali variazioni alla tabella (allegato D
della  Convenzione  18  marzo  1948,  approvata col decreto predetto)
indicativa  degli  edifici  di  culto  distrutti  o  danneggiati  dal
terremoto  del  28  dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di
educazione  e  di  istruzione e di interesse sociale da ricostruire o
completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1955

                               EINAUDI

                                                    SCELBA - ROMITA -
                                               DE PIETRO - TREMELLONI
                                                               - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)