Legge Ordinaria n. 444 del 10/05/1955 (Pubblicata nella G.U. del 1 giugno 1955)
Modificazioni all'art. 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.   2  delle  "norme  generali  e  prescrizioni  tecniche  per
l'attuazione  del  piano  regolatore e di ampliamento della citta' di
Roma"  approvate  col  regio  decreto-legge  6  luglio  1931, n. 981,
convertito  nella  legge  24  marzo  1932,  n. 355, e' sostituito dal
seguente:
    Art.  2.  -  "Nelle  zone  destinate  a  palazzine le costruzioni
dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
      a)  fronte  non  maggiore  di  m. 28, elevabile a m. 38, se con
ritiri  parziali non inferiori a m. 4. Il fronte di m. 28 puo' essere
portato sino ad un massimo di m. 30,50, senza ritiro, nel caso in cui
la  palazzina debba essere costruita fra due strade, e sempre che con
la  maggiore  lunghezza della fronte si possa raggiungere su entrambe
le strade il filo stradale;
      b)  altezza  massima  di  m. 18 dal piano stradale, al di sopra
della  quale  potra'  essere  consentita  la  costruzione di un piano
attico,  di superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e
di  altezza non superiore ai m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti
di tale piano non potra' essere inferiore ai m. 3.
    "Per  superficie  coperta  si  intende  quella della palazzina al
piano  degli  spiccati  in  elevazione  purche'  contenuto nei limiti
regolamentari. Nel computo della superficie dell'attico in rapporto a
quella  della  costruzione debbono essere compresi tutti gli ambienti
qualunque  ne sia la destinazione, ad eccezione della sola superficie
interna del vano scala.
    "L'altezza massima di m. 18 nel caso di strade in pendenza dovra'
essere misurata nella mezzeria del prospetto su strada.
    "Per  i fabbricati che dovranno sorgere su terreni che si trovano
in  pendenza ed a quota diversa da quella stradale, l'altezza massima
-  escluso  l'attico - sulla fronte stradale, rimarra' fissa a m. 18,
sempreche'  la  differenza  di quote fra quella stradale e quella del
terreno non superi i m. 2. Qualora la differenza di quote superi i m.
2, l'altezza di m. 18 dovra' essere aumentata di un'altezza pari alla
differenza  di quote diminuita di m. 2, se il terreno e' a quota piu'
alta di quella stradale e dovra' essere diminuita della differenza di
quote  ridotta  di m. 2 se il terreno e' a quota inferiore alla quota
stradale.
    "Lo  stesso  criterio  compensativo delle altezze verra' adottato
nel  caso  di  palazzine  fronteggianti due strade a livello diverso,
precisandosi  che l'altezza di m. 19 verra' misurata sulla facciata a
confine della strada a livello piu' alto.
    "Nelle palazzine non sono ammessi i locali semisottosuoli per uso
abitazione  di  cui  all'art.  38 del vigente regolamento edilizio di
Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere.
    "Per quota del terreno deve intendersi la quota delle aree libere
circostanti  alle  palazzine,  a  sistemazione  avvenuta  del terreno
stesso,  non tenendo conto, peraltro, di eventuali rampe di accesso a
locali sottostanti.
    "Per  i  fronti interni delle palazzine e per quelle palazzine da
costruirsi  nei  lotti  interni,  la  disciplina delle altezze dovra'
essere   regolata   da  criteri  analoghi  a  quelli  per  il  fronte
principale,  e  cioe',  con l'obbligo di rispettare in ogni punto dei
prospetti   l'inclinata   a  5/3  di  cui  all'art.  19  del  vigente
regolamento  edilizio,  ed  il rispetto di tale inclinata deve essere
assicurato altresi' quando la palazzina venga costruita tra lotti non
ancora  edificati, nonche' quando venga a trovarsi a confine di lotti
di differente destinazione edilizia (villini, ville, ecc.);
      c)  distacco  del  fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine
interno.
    "Tuttavia,  per  la durata del vigente piano regolatore approvato
con  legge  24 marzo 1932, n. 355, il distacco minimo delle palazzine
dai  confini  interni  resta  stabilito  nella  misura di m. 5,70 per
quelle  costruzioni  che,  alla  data  dell'entrata  in  vigore della
presente  legge,  ricadano in lottizzazioni gia' approvate dal Comune
oppure  in  isolati nei quali siano state gia' iniziato costruzioni a
palazzine  in  base  a regolari licenze edilizie, in osservanza delle
vecchie norme;
      d) soluzioni architettoniche di tutti i prospetti;
      e)  le costruzioni accessorie saranno consentite soltanto nelle
aree  dei  distacchi non aprentisi su strada, a condizione, comunque,
che  non abbiano un'altezza superiore ai m. 3,50, rispetto alla quota
naturale  della proprieta' confinante e del piano stradale, e che non
coprano una superficie superiore a 1/3 della superficie dei distacchi
stessi. Nessun limite viene imposto alla superficie delle costruzioni
accessorie,  qualora  esse risultino completamente interrate rispetto
alla quota naturale della proprieta' confinante e del piano stradale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 10 maggio 1955

                               EINAUDI

                                                    SCELBA - ROMITA -
                                               DE PIETRO - TREMELLONI
                                                      - GAVA - ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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