Legge Ordinaria n. 45 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1955)
Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono
ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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