Legge Ordinaria n. 494 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1955)
Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti
in  stabilimenti  militari  di  pena,  di  cui  all'art. 12 del regio
decreto  10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del
decreto  del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194,
sono stabiliti nelle seguenti misure:

operaio apprendista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80
operaio di 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
operaio di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 190
operaio di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220
1° lavorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
 

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