Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 494 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1955)
Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena.
Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I compensi giornalieri per il lavoro prestato da militari detenuti in stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, modificato dall'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1947, n. 1194, sono stabiliti nelle seguenti misure: operaio apprendista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80 operaio di 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 operaio di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 190 operaio di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220 1° lavorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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