Legge Ordinaria n. 514 del 27/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1955)
Attribuzioni del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio testinati alle esigenze del Territorio medesimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'esercizio  finanziario  1955-56  il Commissario generale del
Governo  per  il  Territorio di Trieste e' autorizzato a disporre con
propri  decreti,  nei  limiti  dei  fondi appositamente stanziati nei
bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento
dei  servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento gia'
in  atto,  nonche'  per  lavori pubblici, per interventi di carattere
economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad
Enti  ed  Istituzioni  del  Territorio  stesso  anche  in deroga alle
vigenti leggi italiane.
  In  deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e  successive  modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al
precedente  comma  verranno  effettuate  mediante aperture di credito
senza alcun limite di somma.
  Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte
alla  fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente,
o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.
  Al Commissario generale del Governo e' estesa la facolta' di cui al
comma  terzo  dell'art.  8  del  decreto legislativo Presidenziale 27
giugno 1946, n. 37.
  Le  somme  gia'  riscosse  dai funzionari subdelegati e non erogate
alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per
effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla
spesa  che  formava  oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di
accreditamenti  afferenti  alla  parte ordinaria, i pagamenti saranno
limitati  alla  spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il
quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.
 

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