Legge Ordinaria n. 53 del 27/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1955)
Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   personale   delle   Amministrazioni   dello  Stato  anche  con
ordinamento  autonomo,  inquadrato  nei  ruoli speciali transitori, o
che,  avendo  maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora
ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile
coniugato,  appartenente  ai  ruoli  organici  delle  Amministrazioni
stesse,  che  abbia, raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti
previsti  dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo
servizio,  puo',  entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, chiedere il collocamento a riposo.
  Potra'  altresi'  chiedere  il  collocamento  a riposo il personale
maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di
cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di eta' previsto
dalle  vigenti  disposizioni,  ed  il  personale  femminile anche non
coniugato,  che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di dieci
anni per il raggiungimento di tale limite.
  Non potranno valersi di tale facolta' gli impiegati di gruppo A. di
grado  6°  o  superiore e quelli di gruppo B di grado 7° o superiore.
Delle  stesse  facolta'  potra'  usufruire  il personale subalterno e
salariato  di  ruolo  con  vent'anni di effettivo servizio, calcolato
come nel primo comma del presente-articolo.
  Al  personale  collocato  a riposo al sensi dei precedenti commi e'
concesso  un  aumento di servizio; fino ad un massimo di cinque anni,
da valere sia ai fini del compimento della anzianita' di cui al primo
comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.
  L'aumento   e'   elevato   fino   ad   un  massimo  di  sette  anni
complessivamente  nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di
mutilato  o invalido, o, militare o civile, per fatto di guerra o per
servizio,  o  la  qualifica di combattente o partigiano combattente o
vedova di guerra.
  Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente articolo il periodo
trascorso   in  aspettativa  per  motivi  di  salute  e'  considerato
effettivo   servizio,   ed  e'  valutato  per  intero  anche  per  la
liquidazione della pensione.
  Al  personale  collocato  a  riposo  ai sensi del presente articolo
sara'  applicato  il  trattamento  derivante  dal conglobamento delle
retribuzioni  e  dalla  relativa  liquidazione delle pensioni ai pari
grado  in  attivita'  di  servizio,  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.
  Il  computo  dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'applicazione
del  presente  articolo,  viene  fatto  con  riferimento alla data di
cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 6.
 

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