Legge Ordinaria n. 550 del 01/07/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1955)
Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici
o  razziali  e  riammessi  a  norma del regio decreto-legge 6 gennaio
1944,  n. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n.  301,  e  che  per  effetto  di  raggiunti  limiti di eta' vengano
collocati  a  riposo,  saranno trattenuti in servizio in soprannumero
sino al 70° anno di eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1955

                               GRONCHI

                                                        SCELBA - GAVA

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: MORO
 

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