Legge Ordinaria n. 6 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1955)
Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  un  periodo  di  cinque anni, a partire dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti
delle   rispettive   competenze,   hanno   facolta'  di  affidare  in
concessione  a  persone  giuridiche  gli  studi  e le ricerche, anche
sperimentali, che siano necessari per la redazione del piano generale
e  dei  progetti di bonifica, nonche' la compilazione del piano e dei
progetti stessi.
  Gli  studi,  le  ricerche ed i progetti suindicati sono considerati
come  un distinto lotto delle opere da eseguire, e formano oggetto di
separata concessione.
  La  relativa  spesa  non  potra'  eccedere la misura dello 0,40 per
cento  di  quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario per la
esecuzione di opere di bonifica.
  La  spesa e' anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota
a  carico  degli  interessati  quando  provvede  alla concessione dei
restanti  lotti di lavori o in sede di ripartizione della spesa delle
opere eseguite in gestione statale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1955

                               EINAUDI

                                               SCELBA - GAVA - MEDICI

                                               Visto,              il
Guardasigilli: DE PIETRO
 

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