Legge Ordinaria n. 62 del 24/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1955)
Modificazioni in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  alle  anticipazioni  concesse  con la legge 29 luglio
1949,  n.  193,  il  Tesoro dello stato e' autorizzato a concedere al
"Fondo   per   il   credito  ai  dipendenti  dello  Stato"  ulteriori
anticipazioni  di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955
e 1950 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.
  Il  versamento della quota relativa all'anno 1955 sara' effettuato,
in  relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato, a partire dal 10 luglio 1955.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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