Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 645 del 30/07/1955 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1955)
Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.
Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali gia' scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 e' rinviata al 1956. Ai sensi dell'art. 8 dil testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le Giunte municipali, i presidenti e le Giunte provinciali restano in carica fino alla nomina dei successori. Rimangono, altresi', in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1955. Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai Consigli predetti e che sono gia' scadute o vengono a scadere entro il 1955. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque etti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1955 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)