Legge Ordinaria n. 67 del 27/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1955)
Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 20 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  di  complessive lire 30 milioni autorizzata dall'art. 20
del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge
5  gennaio 1939, n. 245, per la sistemazione delle strutture previste
dall'art.  6  del medesimo regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330,
sulle  navi  mercantili  di  cui  al  secondo  comma dell'art. 25 del
decreto-legge  19  settembre  1935, n. 1836, convertito nella legge 9
gennaio 1936, n. 147, e' elevata a lire 230 milioni.
 

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