Legge Ordinaria n. 683 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1955)
Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2  della  legge  29 luglio 1949, n. 474, e' modificato come
segue:
  "Oltre  ai  raggruppamenti  previsti dal secondo comma dell'art. 18
del  regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e
successive  modificazioni,  le  cartelle  ed  obbligazioni  fondiarie
possono  essere  raggruppate  in  titoli multipli di 200, 400, 1000 e
2000 di esse".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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