Legge Ordinaria n. 686 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1955)
Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto nazionale delle case popolari per i ciechi e' equiparato
agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari, ad ogni effetto di
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                               GRONCHI

                                              SEGNI - ROMITA - VANONI
                                               - TAMBRONI - ANDREOTTI
                                                               - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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