Legge Ordinaria n. 688 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1955)
Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  fissato al 31 dicembre 1956 il termine di costruzione stabilito
al  terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n.
399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, n. 22, 1 marzo 1952, n.
113, e 1 dicembre 1953, n. 900.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - ROMITA -
TAMBRONI - MORO -
GAVA ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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