Legge Ordinaria n. 726 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1955)
Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   disposizioni   di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  5  ottobre  1944,  n. 378, e della legge 11 dicembre
1952, n. 2988, hanno effetto dal 1 febbraio 1939.
  In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute
nella  legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi
comunque in contrasto con la disposizione di cui alla presente legge.
 

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