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Legge Ordinaria n. 727 del 04/08/1955 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1955)
Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  appartenenti  alla  gente di mare non possono essere arruolati
come  cuochi  per la preparazione dei pasti all'equipaggio a bordo di
una  nave mercantile addetta alla navigazione marittima, che ne abbia
l'obbligo a norma delle tabelle di armamento stabilite dall'Autorita'
marittima o dai contratti collettivi di lavoro, se non siano titolari
di  un  diploma,  da  rilasciarsi  in  base  ad esame dalla Autorita'
marittima   competente,  attestante  l'attitudine  ad  esercitare  la
professione di cuoco di bordo.
  L'Autorita'  marittima  competente puo' dispensare dalla osservanza
della  disposizione  suddetta  nel  caso  in  cui vi sia scarsita' di
cuochi di bordo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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