Legge Ordinaria n. 80 del 02/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1955)
Riapertura del termine di decadenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5,
ultimo  comma,  della  legge 14 maggio 1949, n. 269, per la richiesta
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  di iscrizione al
Fondo  nazionale  di previdenza da parte di ex agenti gia' addetti ai
servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene
prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955

                               EINAUDI

                                            SCELBA - GAVA - VIGORELLI
                                                         - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

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