Legge Ordinaria n. 85 del 11/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1955)
Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali,  le  guardie  scelte e le guardie del Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento
del:
    60° anno di eta', se marescialli;
    58° anno di eta', se brigadieri o vicebrigadieri;
    56° anno di eta', se guardie scelte o guardie.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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