Legge Ordinaria n. 916 del 28/06/1955 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1955 (suppl. ord.))
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Accordi internazionali:

  Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori
e  dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a
Berna il 25 ottobre 1952;
  Convenzione  internazionale  concernente  il trasporto di merci per
ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre
1952;
  Protocollo  addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti
il  trasporto  per  ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e
bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;
  Protocollo  addizionale  alle  Convenzioni  internazionali  del  25
ottobre  1952,  concernenti  il  trasporto  per  ferrovia delle merci
(C.I.M.)  e  dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11
aprile 1953.
 

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