Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 930 del 18/10/1955 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1955)
Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari.
Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Nel caso di liquidazione di societa' immobiliari, regolarmente costituite in forma di societa' azionarie o a responsabilita' limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti assegnazioni si soci siano state effettuate entro il 30 aprile 1956. La disposizione del comma precedente si applica anche alla trasformazione delle stesse societa' in societa' in accomandita semplice o in nome collettivo o in societa' semplice. Agli effetti della presente legge si intendono per societa' immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette societa' l'efficacia dell'art. 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' prorogata al 30 aprile 1956. Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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