Legge Ordinaria n. 989 del 18/10/1955 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1955)
Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  integrazioni  di  vitto e i generi di conforto stabiliti con le
tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione
della  spesa  del  Ministero della difesa per gli esercizi finanziari
dal  1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1 luglio 1952 al 30 giugno
1953,  sono  concesse, dal 1 luglio 1951, alle identiche condizioni e
nelle medesime quantita' e qualita' previste per gli ufficiali, per i
sottufficiali  e  per  i  militari  dell'Esercito, agli ufficiali, ai
sottufficiali  ed  ai  militari  del  Corpo  degli agenti di custodia
venuti  a  trovarsi  in  una  delle  seguenti  posizioni di servizio:
allievi  delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare
atletiche;  militari  in  servizio  in  sedi malariche; militari alle
esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.
 

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