Legge Ordinaria n. 1006 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1956)
Abrogazione dell'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  L'art.  2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione
dei  supplementi  di congrua, degli onorari e degli assegni per spese
di  culto  al  clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n.
227, e' abrogato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                            SEGNI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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