Legge Ordinaria n. 1037 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1956)
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14
luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli
impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti
a  norma  del  decreto-legge  8  gennaio  1942, n. 5, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - VIGORELLI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: MORO
 

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